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mercoledì 9 novembre 2011

Ricorsi per anticostituzionalità delle 6 leggi "regala-soldi" alle banche



RICORSI PER ANTICOSTITUZIONALITA’:


Tratto da: www.marra.it

-1) dei decreti ingiuntivi in favore delle banche in base all’estratto conto;

-2) della decorrenza tardiva della valuta;

-3) dell’anatocismo, ovvero illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi quand’anche praticata pure per gli interessi attivi ove non sia parificata anche l’entità quantitativa del tasso attivo e di quello passivo;

-4) dell’innalzamento del tasso usuraio;

-5) della decorrenza della prescrizione dall’annotazione in conto corrente;

-6) della ri-introduzione della commissione di massimo scoperto.

                                                                   
-1) INCOSTITUZIONALITÀ DEI DECRETI INGIUNTIVI IN FAVORE DELLE BANCHE IN BASE ALL'ESTRATTO CONTO.

Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41, 47, 101, 102, 104 e 117 della Costituzione – dell'articolo 50 del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.73, n. 230), intitolato: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che recita: «La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».

La possibilità per le banche di ricorrere per ottenere il decreto ingiuntivo in base al mero estratto conto (una 'certificazione' di parte) non può che basarsi su una normativa palesemente illegittima.

Illegittimità costituzionale le cui motivazioni descriviamo di seguito, ma da tempo divenuta grottesca, vista la giurisprudenza da anni consolidata sull’illegittimità totale o parziale delle voci che compongono il saldo, quindi pacificamente errato a priori. Di talché, considerata la vastità dei fenomeni bancari, siamo di fronte a una piaga sociale su cui urgente l’intervento della Corte Costituzionale.

venerdì 7 ottobre 2011

Le 5 leggi anticostituzionali "regala-soldi" alle banche



A breve verranno presentati i ricorsi alla Corte Costituzionale circa le seguenti 5 leggi, improntate del tutto a favore delle banche e a discapito dei cittadini\correntisti. Inoltre si procederà a promuovere un referendum abrogativo per auspicare la loro cancellazione dall'ordinamento giuridico.

Sono 5 le leggi, 3 delle quali recentissime, con le quali sono stati regalati alle banche centinaia di miliardi di euro annuali. E poiché (non so se stupisce) nessun partito si è opposto, non resta che il referendum.

-- La più recente è il DL n. 70\13.5.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando il tasso medio viene superato di 8 punti, o anche del 25% + 4 punti (ma questo secondo criterio è 'fumogeno': serve solo a confondere). Per fare l'esempio che interessa il maggior numero di italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca doveva praticare il 4,18%, ora invece il 10,79%. Cosa che, ora che non c'è più il baluardo del 'tasso soglia', ha già innescato un aumento strisciante del costo del denaro, e che inoltre serve a evitare alle banche le sempre più numerose condanne per usura.

--La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Cassazione, si è stabilito che la prescrizione decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno, ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.

--  La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla 'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti – è stato stabilito l'accredito al terzo giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel 2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca, che non è mai stata proprietaria dei soldi.

lunedì 27 giugno 2011

Usura Legalizzata


La soglia del tasso di usura è cambiata: favorisce le banche e non i cittadini.
Un regalo che il Ministero ha fatto a banche e finanziarie che adesso possono erogare prestiti a tassi di interessi più elevati di prima.
Fino all’entrata in vigore del "Decreto Sviluppo" del Governo Berlusconi, il tasso di soglia dell'usura, ossia il tasso di interesse su un prestito che si doveva rispettare altrimenti quel prestito sarebbe stato considerato usurario e quindi penalmente sanzionabile, si calcolava in modo semplice: tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia, ogni trimestre, più il 50% dello stesso tasso medio (previsto dall’articolo 2 della legge n. 108/96, cosiddetta “legge antiusura”).
Adesso invece il "decreto sviluppo" (ma sviluppo per chi?) stabilisce che il calcolo sia fatto a favore delle banche: si aumenta il tasso medio del 25% e a questo si aggiunge una maggiorazione di 4 punti con la previsione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

GUIDA PRATICA PER RICONOSCERE IL TASSO DI USURA.

Come prima cosa bisogna tener presente che tutti i T.E.G.M.(Tasso Effettivo Globale Medio), distinti per categorie, sono indicati in un'apposita "Tabella di rilevazione", aggiornata e pubblicata ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro del Tesoro ed esposta, per legge, in ogni sede o sportello aperto al pubblico di banche e intermediari finanziari non bancari.
Qui la tabella sul sito del Ministero dell'Interno.