RICORSI PER ANTICOSTITUZIONALITA’:
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-1) dei decreti ingiuntivi in favore delle banche in base all’estratto conto;
-2) della decorrenza tardiva della valuta;
-3) dell’anatocismo, ovvero illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi quand’anche praticata pure per gli interessi attivi ove non sia parificata anche l’entità quantitativa del tasso attivo e di quello passivo;
-4) dell’innalzamento del tasso usuraio;
-5) della decorrenza della prescrizione dall’annotazione in conto corrente;
-6) della ri-introduzione della commissione di massimo scoperto.
-1) INCOSTITUZIONALITÀ DEI DECRETI INGIUNTIVI IN FAVORE DELLE BANCHE IN BASE ALL'ESTRATTO CONTO.
Non sussiste manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 24, 35, 41, 47, 101, 102, 104 e 117 della Costituzione – dell'articolo 50 del D.Lgsl 1.9.1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30.9.73, n. 230), intitolato: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», che recita: «La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
La possibilità per le banche di ricorrere per ottenere il decreto ingiuntivo in base al mero estratto conto (una 'certificazione' di parte) non può che basarsi su una normativa palesemente illegittima.
Illegittimità costituzionale le cui motivazioni descriviamo di seguito, ma da tempo divenuta grottesca, vista la giurisprudenza da anni consolidata sull’illegittimità totale o parziale delle voci che compongono il saldo, quindi pacificamente errato a priori. Di talché, considerata la vastità dei fenomeni bancari, siamo di fronte a una piaga sociale su cui urgente l’intervento della Corte Costituzionale.